Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e a i mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori (articolo 20) sono obbligati a:
a) contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a essi assegnati;
d) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di attrezzature di lavoro/mezzi di trasporto/dispositivi di sicurezza/DPI;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza/di segnalazione/di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori:
h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., o comunque disposti dal Medico competente;
i) segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dando notizia al RLS.