Obblighi dei Lavoratori

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Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti   sul   luogo   di   lavoro,   su   cui   ricadono   gli   effetti   delle   sue   azioni   od   omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e a i mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori (articolo 20) sono obbligati a:

a) contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a essi assegnati;

d) partecipare  ai  programmi  di  formazione  e  di  addestramento  organizzati  dal  datore  di lavoro;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di attrezzature di lavoro/mezzi di trasporto/dispositivi di sicurezza/DPI;

f) non    rimuovere    o    modificare    senza    autorizzazione    i    dispositivi    di    sicurezza/di segnalazione/di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori:

h) sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti  dal  D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.,  o  comunque  disposti  dal  Medico competente;

i) segnalare  immediatamente  qualsiasi  eventuale  condizione  di  pericolo,  adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dando notizia al RLS.