Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica attrezzature. Ecco come devono procedere i datori di lavoro

Home / Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica attrezzature. Ecco come devono procedere i datori di lavoro

Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda.
Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro.
In linea generale, per ogni attrezzatura utilizzata vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le disposizioni dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche, contenuto nel Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014, secondo quanto previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
In allegato proponiamo una sintesi, tratta dal sito Inail, sugli adempimenti dei datori di lavoro relativi alle verifiche periodiche delle attrezzature e su come farne richiesta.

 Fare la prima verifica

È compito delle aziende richiedere la verifica all’Inail al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. È necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.

Il Decreto ministeriale 11 aprile 2011 prevede, infatti, che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell’attività di verifica a soggetti abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l’obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’impianto.

L’art. 71 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede, in particolare, i seguenti adempimenti:

  • denuncia di impianto scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001)
  • immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (D.M. 11 aprile 2011)
  • immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (D.M. 11 aprile 2011)
  • richiesta di prima verifica periodica (D.M. 11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (All. VII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 

Attrezzature soggette a verifica di conformità

L’attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell’all. VII del D.Lgs. 81/2008):

  • generatori di vapore e di acqua surriscaldata;
  • recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas;
  • recipienti a gas e recipienti a vapore;
  • recipienti particolari;
  • recipienti semplici a pressione con p.v. ≥ 8000 e p.s. > 12 bar;
  • forni industriali marcati CE;
  • forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali;
  • serbatoi per GPL;
  • contenitori a pressione di gas con membrature miste;
  • attrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED;
  • attrezzature a pressione trasportabili di cui al D.M. 12/09/1925 e s.m.i.;
  • attrezzature di lavoro – Gruppo GVR;
  • attrezzature di lavoro per SC e SP;
  • ponti sollevatori per veicoli;
  • impianti di riscaldamento;
  • apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili;
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del D.P.R. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l’Inail)

 

Presentare la richiesta di verifica

I datori di lavoro possono fare richiesta all’Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001