La sorveglianza sanitaria, demandata al Medico competente, nominato dal datore di lavoro, consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria è effettuata (articolo 41):
- nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.
Le visite mediche cui si sottopone il lavoratore sono:
a) preventive, per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, una volta all’anno. Tale periodicità può peraltro assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
c) ulteriori visite che sono effettuate:
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione;
- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
- in fase preassuntiva;
- precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di un’assenza superiore a 60 giorni continuativi.
Le visite sono a spese del datore di lavoro.
Le visite, infine, non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
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